Polizza per asseverazione 110% – 90%: l’assicurazione professionale per il Superbonus
Il Superbonus è uno degli strumenti principali per il rinnovamento e l’efficientamento energetico delle case degli italiani.
Come è ben noto, gli interventi di ristrutturazione sono sottoposti ad asseverazione da parte di tecnici e professionisti abilitati, che devono certificare il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.
Per queste figure professionali, il Superbonus è senz’altro una possibile fonte di guadagno, ma ci sono anche dei rischi da cui bisogna tutelarsi.
Agli asseveratori infatti potrebbero giungere richieste di risarcimento per danni che, involontariamente, hanno procurato ai loro clienti e al Bilancio dello Stato, nello svolgimento dell’attività di asseverazione relativa al SuperBonus 110%.
In quest’articolo ti spieghiamo perché è importante stipulare un’Assicurazione Superbonus 110 – 90 e quali sono i cambiamenti legislativi che hanno riguardato quest’incentivo negli ultimi mesi.
Ma prima di approfondire le caratteristiche di una polizza per asseverazione 110, riteniamo opportuno riassumere gli aspetti principali del Superbonus.
Sommario
Cos’è il Superbonus?
Il Superbonus è uno strumento di incentivazione per la riqualificazione energetica degli edifici prevista dal Decreto Rilancio del 19 maggio 2020, che è stato modificato con la legge di Bilancio 2023.
Il principio però non cambia: il Superbonus stabilisce al 90% (e in alcuni casi ancora al 110%) l’aliquota di detrazione delle spese sostenute, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica.
Legge di bilancio 2023: Superbonus al 90% e Superbonus al 110%
La Legge di Bilancio per il 2023 e la legge di conversione del Decreto “Aiuti-quater” hanno introdotto alcune modifiche a questi incentivi.
In generale, l’aliquota di detrazione del Superbonus nel 2023 scende dal 110% al 90% per tutti gli immobili. Ci sono però alcune eccezioni.
Ricapitolando e semplificando:
Il Superbonus è al 90% per:
- i condomìni,
- gli immobili unifamiliari
- le unità immobiliari funzionalmente indipendenti.
Il Superbonus è al 110%, e quindi mantiene la vecchia aliquota, per:
- i condomìni che hanno deliberato i lavori entro scadenze prestabilite;
- le unifamiliari che hanno centrato l’obiettivo del 30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022.
Tra i requisiti richiesti per il nuovo Superbonus 90% per le villette unifamiliari, c’è anche quello del reddito, che non può essere superiore ai 15mila euro.
Superbonus: come funziona
L’incentivo del Superbonus prevede la possibilità di vedersi restituito il 90% (o il 110%) dell’importo versato per sostenere l’intervento di riqualificazione energetica del proprio edificio.
I metodi principali per beneficiare del Superbonus sono tre:
- Detrazione fiscale: l’importo investito per sostenere l’intervento di riqualificazione verrebbe ricompensato in 5 quote annuali, sotto forma di detrazione fiscale.
- Sconto in fattura immediato pari al 100% dell’importo previsto per effettuare gli interventi di riqualificazione. In questo modo, puoi realizzare gli interventi sul tuo edificio senza mettere soldi di tasca tua.
- Cessione del credito al fornitore che ha realizzato i lavori (qualora tale operazione venga accettata) o a un istituto di credito, come ad esempio la propria banca.
A chi spetta il Superbonus?
I soggetti beneficiari del Superbonus sono:
- Condomìni;
- Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
- Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing“;
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- Onlus e associazioni di volontariato;
- Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;
- Comunità energetiche rinnovabili (e non gli «Autoconsumatori di Energia rinnovabile che agiscono collettivamente») costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni, limitatamente alle spese sostenute per impianti a fonte rinnovabile gestiti dai predetti soggetti;
- I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali
Quali sono gli interventi inclusi nel Superbonus?
Secondo la disciplina del “Decreto Rilancio”, la detrazione si applica a specifiche migliorie ai seguenti ambiti:
- isolamento termico delle superfici esterne dell’edificio;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- interventi antisismici (sismabobus).
Gli interventi appena descritti sono definiti “principali” o “trainanti”.
Oltre a essi, possono beneficiare dell’Ecobonus anche altre opere, dette “aggiuntive” o “trainate”, se eseguite congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra citati.
In questo caso si tratta di interventi relativi a:
- efficienza energetica;
- rimozione delle barriere architettoniche;
- installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Ulteriori migliorie possono beneficiare dell’Ecobonus, se eseguite nell’ambito di almeno un intervento di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o antisismici, ad esempio:
- installazione di impianti solari fotovoltaici collegati alla rete elettrica;
- installazione, anche successiva, di sistemi di accumulo integrati in impianti solari fotovoltaici agevolati.
Nell’incentivo, infine, sono comprese le spese funzionali all’esecuzione dell’intervento, quali l’acquisto dei materiali, le perizie, le tasse e l’IVA, ma sono escluse le spese di amministrazione condominiale.
Condizioni per ottenere il Superbonus
Per ottenere il Superbonus, gli interventi, nel complesso, devono garantire il miglioramento di almeno 2 classi energetiche, anche insieme ad altri interventi di efficientamento energetico, come l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
Se non è possibile assicurare il miglioramento di 2 classi energetiche, per far sì che il Superbonus venga riconosciuto, occorre comunque ottenere il passaggio alla classe energetica più alta, quindi ad esempio dalla classe “A3” alla classe “A2”.
Inoltre, il passaggio di classe va dimostrato con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post-intervento, rilasciato da tecnico abilitato.
Chi è e cosa fa l’asseveratore
La figura professionale dell’asseveratore esiste da tempo: parliamo di un professionista indipendente che opera nelle procedure concorsuali di ristrutturazione aziendale.
Il compito dell’asseveratore solitamente è di attestare:
- la veridicità dei dati aziendali;
- la fattibilità del piano di risanamento attuato per far fronte all’esposizione debitoria dell’impresa.
Con il “Decreto Rilancio” (convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77), questa figura professionale ha assunto nuovi compiti: il rispetto dei requisiti previsti per gli interventi di efficienza energetica e la congruità delle spese sostenuti devono essere asseverati da un tecnico abilitato.
In altre parole, il ruolo dell’asseveratore è fondamentale per accedere agli incentivi fiscali e sfruttare i meccanismi della cessione del credito e dello sconto in fattura.
Si tratta quindi di una figura di garanzia, che ha un ruolo di controllo fondamentale per chi effettua i lavori soggetti al superbonus 110%, soprattutto in caso di controlli fiscali successivi da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’asseverazione può essere effettuata:
- a conclusione dei lavori (in ogni caso, va presentata sempre a fine lavori);
- in corso d’opera al 30% e al 60% dei lavori realizzati.
Perché stipulare una polizza per asseverazione 110.
Una polizza per asseverazione 110 è fondamentale per i professionisti che possono rilasciare certificazioni sui requisiti tecnici circa gli interventi di risparmio energetico agevolati.
In caso di asseverazioni errate o mendaci, il tecnico danneggerebbe i richiedenti e quindi potrebbe risultare soggetto a pesanti sanzioni penali e amministrative.
In particolare, i professionisti abilitati a rilasciare le asseverazioni riguardanti i requisiti tecnici degli interventi di efficientamento energetico agevolati sono architetti, ingegneri e geometri, abilitati alla progettazione di edifici e impianti.
La polizza asseverazione 110 è obbligatoria?
Tra i vari requisiti richiesti ai professionisti tecnici impegnati nell’asseverazione di interventi ammissibili al Superbonus 90 – 110% vi è il possesso di una idonea e specifica polizza di assicurazione professionale per la responsabilità civile (RC).
Questo significa che l’asseverazione deve essere redatta da un tecnico abilitato, munito di polizza assicurativa espressamente stipulata per il Superbonus 110%.
Il professionista inoltre deve:
- dichiarare di aver stipulato una polizza per asseverazione 110 a proprio nome, esclusivamente per le finalità di cui al comma 14 dell’art. 119 del D.L. 34/2020;
- indicare il massimale della polizza: che deve essere adeguato al numero delle asseverazioni e comunque non inferiore a 500.000€;
- allegare una copia della polizza: sia per l’asseverazione in corso d’opera, che per l’asseverazione a conclusione dei lavori.
Il tutto “al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata“.
E se il tecnico ha già una RC professionale?
Questa è una delle domande che ci vengono poste più spesso, quindi riteniamo utile chiarire il concetto: i professionisti tecnici che sono già in possesso di polizza RC professionale obbligatoria devono approntare delle coperture assicurative specifiche in relazione all’Ecobonus.
Anche una RC professionale con massimale elevato e “all risk” (che copre tutti gli eventi rischiosi che si possano manifestare, salvo esclusioni) non è sufficiente per svolgere l’attività di asseveratore per il Superbonus 110%.
Il professionista che vuole operare come asseveratore deve quindi stipulare una polizza ad hoc, che integri la sua RC professionale.
La durata della RC professionale asseverazione è un altro punto chiave
Le verifiche fiscali relative al Superbonus possono avvenire:
- entro 8 anni, nel caso di cessione del credito,
- entro il 5° anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi, in caso di detrazione diretta.
Questo significa che la richiesta di danni all’asseveratore può arrivare anche a distanza di anni. Per questi motivi, molti ritengono che la scelta migliore per i professionisti sia di sottoscrivere anche una garanzia postuma di 10 anni successivamente alla scadenza della polizza.
Bisogna anche dire che in molti casi questa garanzia è prevista in automatico alla stipula della RC professionale asseverazione.
Cosa copre polizza asseverazione per 110 di ABM BROKER?
Concludiamo quest’articolo presentandovi le caratteristiche di una polizza per asseverazione 110 di ABM BROKER:
- copertura di tutte le asseverazionieffettuate dal professionista;
- massimali dal minimo di € 500.000, con possibilità di adeguamento in corso di validità di polizza, in base agli importi dei lavori asseverati (gli esperti assicurativi di ABM BROKER sono a disposizione per una soluzione disegnata per le tue esigenze).
A seconda dei casi le polizze possono includere anche:
- la garanzia postuma di 10 anni successivamente alla scadenza della polizza;
- la copertura retroattiva.
Le possibilità che ti offriamo per arricchire la tua copertura professionale sono molteplici. Scopri qual è la soluzione ideale per te.
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