Polizze Rischi Catastrofali: proteggi la tua impresa con la consulenza ABM Broker
Dal 31 marzo 2025, tutte le partite IVA iscritte al Registro delle Imprese saranno obbligate a sottoscrivere una Polizza Rischi Catastrofali, per assicurarsi contro danni causati da calamità naturali come terremoti, alluvioni e frane.
Con l’aiuto di ABM Broker, puoi tradurre gli obblighi di legge in un’occasione per preservare il valore della tua attività.
Sommario
Perché stipulare una Polizza Rischi Catastrofali
Scegliere una Polizza Rischi Catastrofali adeguata significa mettere al riparo la tua azienda da eventi come alluvioni, terremoti e frane, assicurandole la continuità operativa e una gestione economica più solida, anche a fronte di imprevisti di grande portata.
Cosa cambia dal 31 marzo 2025
La data da segnare sul calendario è il 31 marzo 2025, termine entro il quale diventa obbligatoria la sottoscrizione di una Polizza Rischi Catastrofali per tutte le partite IVA iscritte al Registro delle Imprese. L’obbligo è stabilito dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) e regolamentato dal Decreto 30 gennaio 2025, n. 18.
L’obiettivo del provvedimento è assicurare che ogni realtà produttiva disponga degli strumenti necessari per riprendere l’attività al più presto in caso di danni dovuti a eventi catastrofali. La normativa è quindi l’occasione per strutturare una protezione su misura, capace di salvaguardare gli investimenti e l’operatività aziendale.
Il mancato adeguamento non comporta sanzioni dirette, ma ti espone alla perdita di contributi, sovvenzioni e agevolazioni, soprattutto in situazioni emergenziali.
Quali aziende devono sottoscrivere la Polizza Rischi Catastrofali?
Il nuovo obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile.
Chi opera in un immobile in affitto dovrà assicurare almeno il contenuto (macchinari, impianti, attrezzature), mentre chi possiede l’immobile dovrà includere anche il fabbricato nella copertura.
Le imprese agricole, definite all’articolo 2135 del codice civile, seguono una normativa dedicata e risultano esentate.
Assicurazione calamità naturali: quali danni copre la polizza?
L’ Assicurazione calamità naturali deve tutelare le immobilizzazioni materiali: fabbricati, terreni, impianti, macchinari e attrezzature, come previsto dall’articolo 2424 del codice civile.
Tuttavia, il livello di copertura potrebbe variare in base all’attività economica. Ad esempio, un’azienda manifatturiera con impianti e macchinari costosi potrebbe avere necessità di coperture aggiuntive rispetto a un ufficio situato in una zona con lo stesso rischio idrogeologico.
È anche possibile estendere la protezione a merci, impianti fotovoltaici e altre componenti dell’azienda, così da assicurare una copertura ancora più ampia in caso di calamità naturali quali terremoti, alluvioni, esondazioni e frane.
Un aspetto importante è che se lo stesso evento si ripete entro 72 ore, viene considerato un unico sinistro, semplificando l’iter di risarcimento.
Generalmente rientrano in copertura anche una serie di garanzie correlate, come ad esempio:
- danni verificatisi nelle ore successive all’evento che ha causato il sinistro, perché considerati parte di un unico episodio;
- danni derivanti da incendi o esplosioni provocati dall’evento catastrofico;
- danni causati per ordine delle autorità da soccorritori o altre persone, se necessari per prevenire o limitare i danni.
- spese per rimozione, trasporto, deposito temporaneo presso terzi e ricollocamento del contenuto, se il fabbricato è temporaneamente danneggiato o dichiarato inagibile;
- onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti.
Assicurazione contro alluvioni, inondazioni ed esondazioni
Negli ultimi anni, i fenomeni meteorologici estremi sono diventati sempre più frequenti, con precipitazioni intense e improvvise che causano danni ingenti a imprese e infrastrutture. L’assicurazione contro alluvioni è oggi una necessità per le aziende che vogliono proteggere i propri beni da questi eventi, garantendo continuità operativa anche in caso di calamità.
Le Polizze Rischi Catastrofali offrono coperture specifiche per danni derivanti da alluvioni, inondazioni ed esondazioni, aiutando le imprese a ripristinare rapidamente le attività in seguito a un evento naturale devastante.
Copertura danni terremoti
I terremoti rappresentano una delle minacce più gravi per le imprese, con danni strutturali che possono compromettere la continuità operativa. La copertura danni terremoti prevista dalle Polizze Rischi Catastrofali garantisce il risarcimento per danni a fabbricati, impianti e attrezzature, offrendo alle aziende la possibilità di ripristinare rapidamente le attività dopo un evento sismico.
Quanto costa la Polizza Rischi Catastrofali?
Il premio assicurativo non è fisso e dipende da variabili quali: posizione geografica, livello di rischio sismico o idrogeologico, tipologia e stato dell’edificio e misure di prevenzione già attuate. Ad esempio, settori industriali con alta densità di impianti e macchinari possono avere premi più elevati rispetto a settori terziari con uffici e attrezzature informatiche.
Il legislatore ha stabilito tre fasce di copertura:
- Fino a 1 milione di euro, l’indennizzo può raggiungere il 100%.
- Tra 1 e 30 milioni, è previsto un rimborso minimo del 70% con franchigia del 15%.
- Oltre 30 milioni, per aziende con fatturato superiore a 150 milioni di euro e più di 500 dipendenti, la copertura è definita liberamente tra compagnia e assicurato.
Chi possiede già una polizza che contempla eventi catastrofali dovrà verificare la conformità alla nuova normativa, adeguandola alla prima scadenza utile.
Esclusioni dalla copertura assicurativa
Alcuni beni e situazioni non rientrano nella copertura della polizza. Sono esclusi:
- Fabbricati non pertinenti all’attività dichiarata
- Immobili in costruzione o inagibili
- Fabbricati abusivi o non conformi alle normative
- Terreni, boschi, coltivazioni e bestiame
- Aeromobili, imbarcazioni e veicoli non legati all’attività aziendale
- Beni in leasing o noleggio già assicurati con altre polizze
- Merci su mezzi di trasporto terzi
- Impianti e apparecchiature elettroniche già coperte da altre assicurazioni
Franchigie e scoperti della Polizza Rischi Catastrofali Imprese
La Legge 30 dicembre 2023, n. 213, comma 104, stabilisce che le Polizze Rischi Catastrofali per le imprese possono prevedere franchigie e scoperti fino a un massimo del 15% del danno. Questi elementi incidono sulla quota di spesa che rimane a carico dell’assicurato in caso di sinistro, influenzando direttamente il risarcimento complessivo.
La franchigia è un importo fisso che l’assicurato deve sostenere prima che la compagnia intervenga. Ad esempio, se la franchigia è di 1.000€, un’azienda che subisce danni per 8.000€ riceverà un rimborso di 7.000€, dovendo coprire i primi 1.000€ con risorse proprie.
Lo scoperto, invece, è una percentuale del danno che resta sempre a carico dell’assicurato. Se uno scoperto del 10% si applica a un danno da 50.000€, la compagnia assicurativa coprirà 45.000€, mentre l’azienda dovrà farsi carico dei restanti 5.000€.
Le condizioni specifiche di franchigie e scoperti variano in base alla compagnia assicurativa e alla tipologia di copertura scelta. Tutti i dettagli sono riportati nel contratto di assicurazione, ed è essenziale valutarli con attenzione per comprendere l’effettiva protezione offerta dalla polizza.
Il vantaggio di affidarti ad ABM Broker
In ABM Broker ti offriamo un servizio di consulenza personalizzata per trasformare un vincolo legislativo in uno strumento di protezione efficace.
Ti guideremo passo dopo passo nella scelta della polizza più adatta, assicurandoci che la tua azienda sia pienamente in regola e protetta contro i rischi più imprevedibili.
I nostri consulenti faranno una valutazione approfondita dei rischi e delle esigenze della tua azienda, e dopo confronteremo le offerte delle migliori compagnie assicurative per trovare la combinazione ottimale per te in termini di costi, coperture e garanzie.
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